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L’UE e le linee guida sul riconoscimento facciale: obiettivi raggiunti e criticità

In 3 sorsi– L’UE, dopo aver istituito un gruppo di studio su benefici e rischi correlati all’uso dell’Intelligenza Artificiale, ha emanato una serie di linee guida per regolamentare il settore.

1. L’UE E L’UTILIZZO DEL RICONOSCIMENTO FACCIALE

L’Unione Europea, così come Cina e Stati Uniti, si è recentemente posta il problema di come regolamentare l’utilizzo del riconoscimento facciale e di altri dati biometrici. Tale decisione sorge dalla necessità di regolare un settore in espansione, che, data la sua modernità, non risulta finora normato. La Commissione, che si è occupata di formare un gruppo di esperti per uno studio sulle conseguenze dell’utilizzo dei dati biometrici, ha giocato un ruolo essenziale nello stabilire di che tipo di regolamentazione l’Unione avesse bisogno. Il prodotto dello studio si è concretizzato in una serie di linee guida presentate dalla Commissione nel dicembre 2018, indicanti i metodi da utilizzare laddove si abbia a che fare con l’utilizzo di dati biometrici tra cui, appunto, il riconoscimento facciale. Il testo, pur non essendo giuridicamente vincolante, si presta a essere un punto di partenza per tutti coloro che sviluppino Intelligenza Artificiale (IA). Il modello europeo parte da un presupposto opposto rispetto a quelli cinese e americano: al centro delle linee guida, infatti, non vi è l’Intelligenza Artificiale in sé, bensì gli individui. Porre al centro gli individui significa cercare di regolamentare una risorsa al fine di renderla utile, o quanto meno non dannosa, per i cittadini. Per questo motivo l’UE ha inteso l’utilizzo dei dati biometrici al pari di quelli considerati sensibili, come l’etnia o l’orientamento sessuale, rendendoli quindi utilizzabili solamente in via eccezionale. Questo è stato possibile grazie al recente GDPR, il regolamento generale sulla protezione dei dati, emanato nel maggio 2018. Il regolamento, a differenza delle linee guida, è già pienamente in vigore. 

Il GDPR: il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati in Unione Europea 
“Consumer Data Right” by Cerillion is licensed under CC BY 2.0

2. STATI, CITTADINI E IMPRESE: TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Parlando di norme e linee guida, la prima domanda che ci si dovrebbe porre è: chi sono i destinatari? In generale si può affermare che i tre centri di interesse coinvolti nell’utilizzo dell’IA e, più nello specifico, nello sfruttamento dei dati biometrici, siano tre: lo Stato, i cittadini e le imprese. Come non di rado accade, gli interessi non sono necessariamente convergenti. Lo Stato, ad esempio, potrebbe utilizzare in maniera profittevole i dati biometrici, principalmente nel settore della sicurezza. Il riconoscimento facciale, in particolare, potrebbe aiutare nella prevenzione del terrorismo. Si tratterebbe di un grande contributo alla sicurezza, anche se recentemente si è dimostrata la non completa affidabilità di questa tecnologia, alle volte risultante in falsi positivi, ovverosia l’errata attribuzione dei dati raccolti in tempo reale a soggetti segnalati alle locali forze dell’ordine. Ad ogni modo l’interesse dello Stato all’utilizzo dei dati biometrici a fini preventivi o di ordine pubblico entra in contrasto con il diritto alla privacy, ampiamente tutelato dalla regolamentazione UE. Non a caso le linee guida europee mettono al centro la tutela della privacy dei cittadini, stabilendo la norma generale per cui i dati non si possano utilizzare e prevedendo come eccezione alla norma l’utilizzo dei dati per fini di pubblica sicurezza, laddove ne sorgesse la necessità. Infine il terzo polo di interesse attorno al quale si organizza la regolamentazione sono le imprese. Anch’esse, soprattutto quelle che sviluppano tecnologie, si trovano direttamente coinvolte nella questione della gestione dei dati biometrici. Sarebbe chiaramente dannoso per queste essere sottoposte ad una regolamentazione troppo rigida, che impedisse loro di continuare a investire e produrre alta tecnologia. 

3. COSA SI PUÒ MIGLIORARE? 

Le linee guida, non avendo valore giuridicamente vincolante, lasciano ampio margine per ulteriori miglioramenti. Al centro deve essere posta la necessità di far incontrare diversi interessi che, all’apparenza, possono sembrare inconciliabili. Rimangono poi aspetti fondamentali e anche contradditori, vale a dire la necessità e il beneficio che queste nuove tecnologie possono apportare. In molti, infatti, a seguito degli errori riportati da alcune tecnologie nel riconoscimento facciale, hanno iniziato a dubitare che queste possano effettivamente essere utili. È bene, dunque, che si cerchi di progredire nella regolamentazione, cercando di cogliere quali siano e se vi siano i benefici di una IA sempre più presente nella quotidianità di ogni cittadino europeo. 

Mariasole Forlani

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Mariasole Forlani
Mariasole Forlani

Sono nata a Ivrea, in provincia di Torino nel 1992. Dopo il Liceo Classico ho deciso di studiare Giurisprudenza, che ho molto apprezzato, anche se non ho mai smesso di nutrire molto interesse per la Storia e le Relazioni Internazionali. Si sa che i grandi amori fanno giri infiniti e poi ritornano e questo è un po’ ciò che mi è accaduto. Dopo essermi laureata in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto Internazionale nel 2017, ho conseguito un Master Avanzato di Diritto Pubblico Internazionale nei Paesi Bassi. In seguito, tra le altre cose, ho anche seguito un corso in Diplomacy, che è riuscito a coniugare tutte le materie che più amo. Le mie aree di expertise sono principalmente legate al Diritto Internazionale, Europeo e alla Diplomazia. In particolar modo mi occupo di Giustizia di Transizione, specialmente nei Balcani, e Mercato UE – Paesi Terzi.

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